TAR Campania, Sez. VI, 13-12-2017, N. 5901
Il diniego di accedere a documenti contenenti dati personali non può fondarsi sull’applicazione dell’art. 21-octies, co. 2, della legge n. 241/1990. Il limite della tutela del dato personale non è un limite assoluto. L’accesso può essere negato se l’ostensione dei dati o documenti richiesta arreca un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 5-bis, co. 2, del D.lgs. n. 33/2013. L’amministrazione, perciò, valutato il pregiudizio concreto che l’ostensione del solo dato della presenza al lavoro del controinteressato avrebbe comportato, avrebbe dovuto impiegare la tecnica del bilanciamento per ponderare la tutela dei dati personali con l’interesse pubblico alla disclosure generalizzata. Inoltre, l’amministrazione avrebbe potuto/dovuto considerare l’opzione di oscurare i riferimenti personali sensibili, riguardanti ad esempio le ragioni delle eventuali assenze dal lavoro. Nel bilanciamento tra gli interessi in gioco – e cioè il diritto a conoscere se un dipendente di una società costituita con soldi pubblici sia stato presente al lavoro in un determinato periodo e il diritto del controinteressato a non rendere note le sue presenze o assenze sul luogo di lavoro – appare certamente prevalente il diritto del richiedente a conoscere, tenuto anche conto che l’amministrazione, nel fornire il dato sulle presenze, avrebbe potuto omettere tutte le informazioni connesse, correlate a profili sensibili di riservatezza del controinteressato, quali per esempio l’astensione dal lavoro per malattia. La documentazione dalla quale emergono i rilevamenti delle presenze del personale in servizio rientra proprio nell’ambito della possibilità di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, finalizzato alla partecipazione al dibattito pubblico. Né l’amministrazione può legittimamente assumere quale unico fondamento del diniego di accesso la mancanza del consenso da parte dei soggetti controinteressati, atteso che la normativa, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, rimette sempre all’amministrazione destinataria della richiesta il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l’opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati.
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