TAR Campania, Sez. VI, 23-04-2018, N. 2659
La mancata impugnazione del rigetto opposto da un’Università a una istanza di accesso generalizzato inerente alle autorizzazioni rilasciate ad alcuni professori per ricoprire incarichi esterni, non implica l’impossibilità da parte dello stesso soggetto di proporre una nuova richiesta facendo valere l’esistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, ai sensi dell’art. 22, L. n. 241/1990. L’accesso civico generalizzato e l’accesso procedimentale operano su norme e presupposti diversi, è fondamentale quindi tenere distinte le due fattispecie per calibrare i diversi interessi in gioco, allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell’accesso ex L. n. 241/1990, dove la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti e nel caso dell’accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità ma più esteso, avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità dei dati, documenti e informazioni.
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