TAR Campania, Sez. VI, 25-02-2020, N. 857
1) È in parte improcedibile e in parte respinto il ricorso contro un diniego di accesso civico generalizzato a informazioni inerenti al rilascio di una concessione demaniale e al relativo contenzioso. Improcedibile, in quanto l’istanza inoltrata dal difensore del richiedente nell’interesse di quest’ultimo è stata firmata unicamente dal primo, senza mandato di rappresentanza. Anche in sede di accesso civico generalizzato, in ragione della esigenza di certezza in ordine al soggetto istante, opera il principio per cui il funzionario che riceve la richiesta deve essere posto in condizioni di poter accertare con sicurezza l’imputazione della stessa al fine di poter verificare la sussistenza dell’interesse all’ostensione. Ne discende che in mancanza di sottoscrizione congiunta o di atto procuratorio l’istanza deve considerarsi inammissibile.
2) Sebbene l’accesso generalizzato costituisca l’estrinsecazione di una libertà e di un bisogno di cittadinanza attiva, attraverso cui il cittadino può ottenere i documenti, i dati e le informazioni che gli fanno comprendere la scelta amministrativa effettuata, nel caso di specie il ricorso risulta infondato non ravvisandosi il perseguimento delle finalità indicate dal d.lgs. n. 33/2013. Invero, l’accesso generalizzato, proprio perché orientato a forme diffuse di controllo generalizzato sul perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, non può tradursi in uno strumento di surrettizio riesame dell’iter procedimentale-decisionale condotto dall’amministrazione, al punto di trasmodare, come nel caso in esame, in un’indagine sull’istruttoria condotta, il cui difetto può rilevare in sede di impugnazione del provvedimento conclusivo.
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