TAR Campania, Sez. VI, 26-06-2020, N. 2668
È illegittimo il silenzio serbato su una istanza di accesso, presentata cumulativamente come accesso procedimentale (ai sensi degli artt. 22 ss. l n. 241/1990) e come accesso civico generalizzato, volta a ottenere dati relativi all’utilizzo di accantonamenti e avanzi di gestione di determinate ASL, nonché ai criteri di mitigazione delle regressioni tariffarie. Da un lato, l’istanza, pur non individuando con esattezza i documenti richiesti, non è qualificabile come generica, in quanto fornisce gli elementi per circoscrivere l’oggetto della richiesta e, d’altra parte, l’accesso può servire proprio allo scopo di sapere se taluni documenti esistano o meno. Dall’altro, l’obbligo di ostensione che grava sull’amministrazione incontra il limite della materiale esistenza dei documenti stessi, poiché l’amministrazione non può essere obbligata a un adempimento impossibile (nel caso di materiale inesistenza), né a elaborare dati in suo possesso per formare nuovi documenti. Sicché, per la parte di documentazione esistente e in suo possesso, l’amministrazione ha l’obbligo di fornire la copia al richiedente, previo pagamento dei diritti di ricerca e/o visura e delle spese di riproduzione; in caso di inesistenza totale o parziale della documentazione richiesta, l’ente rilascerà una certificazione attestante tale circostanza.
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