Immagine pagina Giurisprudenza

TAR Campania, Sez. VI, 28-02-2020, N. 928

È illegittimo il rigetto di una istanza di accesso ad autorizzazioni paesaggistiche. Anche quando l’istanza è formulata in modo poco chiaro, l’amministrazione dovrebbe considerare che il cittadino può non possedere particolari conoscenze giuridiche e che sussiste comunque un dovere di assistenza da parte delle amministrazioni pubbliche. Questa conclusione è ampiamente giustificata dal rilievo che il ricorrente ha esercitato il diritto di accesso civico semplice di cui all’art. 5, comma 1, d.lgs. n. 33/2013 e che l’istanza non menzionava un particolare interesse ma faceva riferimento a documenti oggetto di un espresso obbligo di pubblicazione (art. 146, comma 13, d.lgs. n. 42/2004). L’amministrazione, tuttavia, anziché esibire la documentazione richiesta, ha affermato l’insussistenza di un obbligo di pubblicazione e ha invitato il ricorrente a formulare una richiesta di accesso civico generalizzato in luogo di quella già presentata. Tale modo di operare è espressione di una concezione burocratica e formalistica dell’operare dell’amministrazione, che si pone in contrasto non solo con i principi generali, che viceversa pongono quest’ultima al servizio dei cittadini imponendole di operare in modo economico ed efficiente, ma anche con la legge sul procedimento amministrativo, che impone all’amministrazione di sollecitare la rettifica di istanze erronee non chiare o incomplete.

Consulta la sentenza
Argomenti
Riqualificazione
Dialogo cooperativo
Condividi