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TAR Campania, Sez. VI, 30-07-2020, N. 3418

A fronte di una richiesta di accesso civico generalizzato, volta a ottenere il rilascio di documenti relativi a un progetto di intervento per l’utilizzo idropotabile di un invaso, soddisfatta solo in parte dalle tre amministrazioni interpellate, il giudice ha ritenuto fondato il ricorso. In primo luogo, posto che i documenti richiesti non rientrano nei casi di esclusione dell’accesso (e comunque nessun resistente ne ha sostenuto la non accessibilità), il ricorrente ha titolo ad averne copia da parte non solo dell’ente che li ha formati ma anche da parte di qualsiasi altro ente che li detenga e quindi ne abbia la materiale disponibilità. Pertanto, la domanda è infondata nei confronti dell’ente che non aveva la disponibilità dei documenti richiesti e che, tuttavia, in un’ottica di cooperazione, avrebbe dovuto indicare al richiedente gli enti competenti cui rivolgersi. La domanda è invece fondata nei confronti degli altri enti intimati, i quali, nel dare riscontro all’istanza di accesso, hanno rilasciato solo parte dei documenti richiesti, senza fornire alcuna indicazione in ordine a quelli non esibiti o alla difficoltà di individuarli e/o reperirli in ragione dell’insufficiente specificazione della istanza. A tal proposito, anzi, l’istanza appare sufficientemente specifica, non potendosi esigere da chi esercita il diritto di accesso l’esatta indicazione di tutti gli estremi degli atti richiesti, ma soltanto l’indicazione degli elementi sufficienti a identificare questi ultimi. Qualora l’amministrazione avesse avuto difficoltà a individuare l’oggetto della richiesta, avrebbe potuto invitare il richiedente a integrare e precisare la sua richiesta, instaurando il c.d. dialogo collaborativo.

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Documenti non posseduti
Onere di indicazione dei documenti
Dialogo cooperativo
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