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TAR Emilia Romagna, Sez. I, 10-05-2021, N.114

È infondato il ricorso avverso il rigetto di una istanza di accesso civico generalizzato tesa a ottenere atti formati a seguito di un’attività di controllo. Osta all’accoglimento dell’istanza la disposizione di cui all’art. 5-bis, d.lgs. n. 33/2013, che, al comma 1, lett. g), stabilisce che la richiesta è rifiutata se il rigetto è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela del regolare svolgimento di attività ispettive. Risulta chiaro che, nel caso di specie, oggetto della richiesta è la relazione redatta al termine dell’attività ispettiva e la stessa attività potrebbe essere pregiudicata dal disvelamento dei dati relativi alle ispezioni svolte, al fine di verificare il rispetto della normativa anticorruzione all’esito di un conclamato fatto di cronaca giudiziaria che ha interessato un dipendente dell’ufficio. Le esigenze di riservatezza della documentazione richiesta appaiono, dunque, correttamente valutate e ritenute prevalenti dall’amministrazione, atteso che una divulgazione degli esiti dell’ispezione sarebbe idonea a disvelare le modalità utilizzate in tale attività e, in definitiva, a pregiudicare il regolare svolgimento della medesima in future occasioni.

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