Immagine pagina Giurisprudenza

TAR Emilia Romagna, Sez. II, Bologna, 03-10-2017, N. 645

Deve considerarsi non ammissibile l’accoglimento della richiesta di accesso ad un numero indeterminato di atti (cd. richiesta per “blocchi di atti”), dal momento che, pur in assenza di una situazione giuridicamente rilevante del richiedente, l’amministrazione sarebbe costretta ad un’attività di elaborazione degli atti richiesti vietata dalla normativa sull’accesso. Occorre, del pari, considerare sempre le finalità per le quali lo strumento dell’accesso civico è stato introdotto nell’ordinamento, tra le quali certamente non rientra quella di chi voglia acquisire documenti in mano all’amministrazione al solo fine di precostituire una documentazione necessaria ad una futura tutela dei propri diritti.

Consulta la sentenza
Argomenti
Rielaborazione
Richiesta eccessivamente onerosa
Condividi