TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, Trieste, 02-11-2017, N. 339
Al di là del fatto che la parte abbia invocato a giustificazione del diritto azionato diverse disposizioni di legge, tra cui anche quella legittimante l’accesso civico (art. 5 d.lgs. n.33/2013), pare comprovato che il suo interesse ad accedere agli atti riguardanti altri operatori di settore fosse in realtà confinato unicamente nell’ambito del procedimento di accreditamento in quel momento pendente e preordinato non al controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche o alla partecipazione al dibattito pubblico, ma unicamente ad acquisire utili elementi conoscitivi, da spendere, occorrendo, per tutelare i propri interessi, anche di carattere economico. Va da sé, dunque, che, una volta ottenuto l’accreditamento richiesto, è venuto meno in capo a parte ricorrente ogni interesse ad accedere ai curricula delle risorse accreditate dagli altri Enti, dai quali il Collegio dubita, in ogni caso, fortemente che ad formandum potesse ritrarre le informazioni che reputava necessario acquisire ovvero l’indicazione della tipologia del contratto di lavoro che queste avevano in essere o avevano avuto ad una certa data (a tempo pieno o a tempo parziale) e il numero delle ore lavorate.
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