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TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, Trieste, 26-07-2018, N. 263

Nei casi di accesso civico generalizzato, l’indeterminatezza delle istanze conoscitive, compendiate nella richiesta di accesso del ricorrente, appare compatibile con la necessità di assicurare ad ogni cittadino la più ampia consapevolezza dei dati e dei documenti attinenti al settore pubblico; ciononostante, esula da tale forma di accesso la possibilità di richiedere all’amministrazione un facere ulteriore, rispetto alla mera divulgazione delle informazioni detenute, dovendosi, in altri termini, escludere l’esigibilità di operazioni complesse di elaborazione, se finalizzate ad appagare interessi strettamente individuali dell’istante. D’altronde, l’accesso civico attiene, pur sempre, alla conoscenza delle informazioni possedute dall’amministrazione in ragione di un interesse generale, strumentale al corretto funzionamento del circuito democratico, di modo che esso non può essere declinato secondo le particolari ragioni che possono essere sottese alla richiesta di ostensione documentale formulata dal singolo individuo.

Tale profilo si riconduce anche al fatto che, nel caso di accesso civico generalizzato, l’interesse individuale non è un elemento costitutivo dell’istanza, sicché essa, nonostante la sua potenziale ampiezza non può porre alcun obbligo oltremodo specifico in capo all’Amministrazione, il cui adempimento (tipico), per essere ritenuto conforme a legge, ben può essere limitato alla messa a disposizione delle informazioni (a tale scopo, pertanto, potrebbe essere sufficiente l’indicazione di un link all’interno di una pagina web), senza che emerga l’onere aggiuntivo di ricercare le ragioni sottese alla domanda del richiedente e di modellare sulla base di esse la propria risposta, spingendosi così ad elaborare o persino creare l’informazione richiesta. E ciò, diversamente dall’accesso procedimentale di cui alla L. n. 241/1990, ove l’interesse individuale rappresenta un elemento costitutivo essenziale e preponderante (art. 22, co. 1, lett. b); art. 25, co. 2), che definisce le modalità in cui l’amministrazione sarà tenuta ad adempiere: sicché l’adempimento a tale forma di accesso (adempimento, per sua natura, atipico) potrà essere ritenuto integralmente satisfattivo solo quando, anche attraverso elaborazioni complesse dei dati (art. 22, co. 1, lett. d), avrà generato l’informazione conforme all’interesse individuale (art. 1174 c.c.) che sorregge e legittima l’istanza.

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