TAR Lazio, Sez. I, 03-06-2017, N. 7592
Non è consentito l’accesso civico generalizzato nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, compresi i casi in cui l’accesso è subordinato al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’art. 24, co. 1, della legge n. 241/1990. Tale ultima disposizione, a sua volta, prevede l’esclusione dell’accesso per i documenti coperti da segreto di Stato e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al co. 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del co. 2 del medesimo articolo. Il richiamato co. 2 prevede che “le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del co. 1”. Nel caso di specie, il D.M. Giustizia n. 115/1996 ha individuato le categorie di documenti sottratti all’accesso ex art. 24, co. 2, della legge n. 241/1990, tra cui quelli indicati all’art. 4, co. 1, lett. e), ossia la documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso, fino alla conclusione delle procedure concorsuali. Né può condividersi quanto sostenuto dai ricorrenti, secondo cui tale disposizione si riferirebbe esclusivamente all’accesso di cui alla legge n. 241/1990, in quanto questa limitazione è esclusa proprio dall’esplicito richiamo all’art. 24, contenuto nell’art. 5 bis, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013.
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