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TAR Lazio, Sez. I, 07-05-2019, N. 5714

È legittimo il diniego opposto dal Ministero della Giustizia e dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione a fronte di una istanza di accesso civico generalizzato avente a oggetto il provvedimento di archiviazione adottato a seguito di una segnalazione disciplinare. Ciò in quanto l’accesso civico generalizzato non è consentito laddove sussista una normativa di settore che preveda “specifiche condizioni, modalità o limiti” all’accesso (art. 5-bis, comma 3, d.lgs. 33/2013), che nel caso in esame è costituita dal d.lgs. n. 109/2006, recante la disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati e del relativo procedimento per l’applicazione delle sanzioni. Come chiarito dall’Anac (Linee guida n. 1309/2016), uno dei limiti assoluti all’accesso generalizzato riguarda la categoria degli atti giurisdizionali, ovvero, oltre agli atti processuali in senso stretto, anche quelli “espressione della funzione giurisdizionale, ancorché non immediatamente collegati a provvedimenti che siano espressione dello ius dicere, purché intimamente e strumentalmente connessi a questi ultimi”. Pertanto, nel caso di specie, il provvedimento di archiviazione adottato al termine della fase pre-disciplinare, essendo strettamente inerente all’esercizio dell’azione disciplinare nei confronti di un magistrato – e quindi a una funzione di natura giurisdizionale – non soggiace alla regola della generale ostensione degli atti amministrativi prevista dal d.lgs. n. 33/2013.

Non sussistono, inoltre, le condizioni per consentire l’accesso “documentale” giacché quest’ultimo soggiace ai limiti previsti dall’art. 24, comma 1, l. n. 241/1990, fra i quali sussiste il riferimento ai regolamenti con i quali le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti sottratti all’accesso, che nel caso di specie è rappresentato dal D.M. n. 115/1996 il quale esclude dall’accesso la “documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari ovvero utilizzabile ai fini dell’apertura di procedimenti disciplinari, nonché concernente l’istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendente”.

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