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TAR Lazio, Sez. I, 07-12-2020, N. 13081

1) È legittimo l’accesso parziale concesso dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) a documenti inerenti a un provvedimento sanzionatorio. Il diritto di accesso generalizzato, azionabile da “chiunque” senza previa dimostrazione della sussistenza di un interesse personale, concreto e attuale in connessione con la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e senza oneri di motivazione in tal senso della richiesta, ha lo scopo di consentire una pubblicità diffusa e integrale in rapporto alle finalità esplicitate dall’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 33/2013. Nel caso di specie, il richiedente ha agito in qualità di legale rappresentante di un’associazione che tutela gli interessi dei consumatori, così perseguendo la finalità di favorire il controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali da parte dell’Autorità a tutela degli interessi dei consumatori.

2) Quanto ai limiti all’accesso, la disciplina dell’accesso civico generalizzato individua categorie di interessi, pubblici (art. 5-bis, comma 1) e privati (art. 5-bis, comma 2), in presenza dei quali il diritto di accesso può essere negato (fermi comunque i casi di divieto assoluto, ex art. 5-bis, comma 3) e rinvia a un atto amministrativo non vincolante (le linee guida ANAC) per ulteriormente precisare l’ambito operativo dei predetti limiti. La riservatezza invocata dalla ricorrente non rientra in nessuno dei casi di esclusione e limite, contenuti nel citato art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013. Il limite delle esigenze di tutela degli “interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali” (art. 5-bis, comma 2, lett. c), nel caso di specie, non risultano, ad avviso dell’AGCM, vulnerate dall’ostensione.

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