TAR Lazio, Sez. I, 22-02-2021, N. 2147
È legittimo il provvedimento con cui la Banca d’Italia ha respinto una richiesta di accesso agli atti degli accertamenti, delle ispezioni, delle istruttorie e delle relative risultanze eseguite ai sensi degli artt. 51, 53, 53-bis, 54 e ss., 67-ter, 68, d.lgs. n. 385/1993 (TUB). Trovano applicazione le eccezioni assolute di cui al comma 3, art. 5-bis, del d.lgs. n. 33/2013 e, in particolare, il segreto speciale sancito dall’art. 7 del TUB, secondo cui “tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza sono coperti da segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Ministro dell'economia e delle finanze, Presidente del CICR”. Tali limiti assoluti, come stabilito nelle Linee Guida ANAC n. 1309/2016 nonché dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020, risultano non derogabili dall’amministrazione, che ha il dovere di rigettare la richiesta senza la possibilità di valutare discrezionalmente, come accade invece per le eccezioni relative, se l’accesso sia idoneo a cagionare un pregiudizio a determinati interessi indicati dal legislatore.
Consulta la sentenza