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TAR Lazio, Sez. I, 25-06-2019, N. 8264

È legittimo il rigetto di una istanza di accesso civico generalizzato tesa ad ottenere gli atti che autorizzano l’Avvocatura dello Stato a promuovere giudizi di risarcimento del danno instaurati dalle vittime di crimini commessi durante seconda guerra mondiale nei confronti della Repubblica federale di Germania. Ciò in quanto, in virtù del combinato disposto degli artt. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013, 2 del D.P.C.M. n. 200/1996, 200 c.p.p. e 622 c.p., sussiste un divieto di divulgazione degli atti coperti da segreto professionale. Tale segreto, essendo volto a rendere effettivo il diritto alla difesa di cui all’art. 24 Cost., si applica anche ai legali dell’Avvocatura dello Stato, posta l’equiparazione dell’attività svolta da questi ultimi a quella degli avvocati del libero foro. La delimitazione del segreto professionale in tale ambito è contenuta nel D.P.C.M. n. 200/1996 (“Regolamento recante norme per la disciplina di categorie di documenti formati o comunque rientranti nell’ambito delle attribuzioni dell’Avvocatura dello Stato sottratti al diritto di accesso”), che, fra gli atti che non è possibile divulgare a pena di incorrere nel reato di cui all’art. 622 c.p., menziona la corrispondenza inerente ai pareri legali e agli atti difensionali. In particolare, ai sensi del suddetto decreto e del R.D. n. 1611/1963, rientrano nel concetto di “corrispondenza” anche i documenti da cui è possibile evincere “da chi è provenuto l’ordine e da quali ragioni lo stesso è sorretto”. Tale decreto è applicabile alle istanze di accesso generalizzato in forza dell’art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33/2013, che rinvia a tutti i casi di divieto tipizzati da norme approvate in attuazione dell’art. 24, comma 1, l. n. 241/1990. Tuttavia, i limiti imposti dal segreto professionale dell’Avvocatura dello Stato vanno interpretati restrittivamente nell’ottica di garantire una interpretazione costituzionalmente orientata dell’accesso generalizzato. Il segreto professionale, infatti, non costituisce di per sé un ostacolo assoluto poiché il ricorrente può esercitare l’istanza di accesso presso l’amministrazione che ha formato i documenti, la quale effettuerà le proprie valutazioni e, se riterrà a sua volta di dover opporre un diniego, dovrà indicarne le ragioni, essendo il diniego suscettibile di sindacato giurisdizionale.

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