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TAR Lazio, Sez. I, 28-10-2020, N. 10994

1) È legittimo il rigetto parziale, confermato in sede di riesame, di una istanza di accesso civico generalizzato volta a ottenere documenti riguardanti infrastrutture autostradali oggetto di concessioni. Per fondare un legittimo diniego non è sufficiente addurre il rischio di un pregiudizio generico e astratto, mentre è idoneo il pericolo concreto di un danno prospettato in base a un giudizio di probabilità che parta, come nella fattispecie, da basi concrete. L’amministrazione deve operare una valutazione comparativa fra il beneficio che potrebbe arrecare la disclosure richiesta e il sacrificio causato agli interessi pubblici e privati contrapposti che vengono in gioco. In base al bilanciamento, condotto secondo il principio di proporzionalità, l’interesse alla conoscenza dell’informazione, del dato o del documento (di cui all’istanza di accesso generalizzato del richiedente) non soccombe rispetto al pregiudizio concreto di un interesse-limite, qualora quest’ultimo sia ritenuto di minore rilievo. Nel caso di specie, l’amministrazione ha legittimamente esercitato tale potere, da un lato, concedendo l’ostensione di alcune linee guida, in quanto atti di carattere tecnico-programmatico, e di documenti già noti all’opinione pubblica, previo oscuramento di alcune parti a tutela degli interessi economici e commerciali dei concessionari; dall’altro, ha escluso l’accesso per la restante documentazione, in applicazione dei limiti cui all’art. 5-bis, comma 1, lett. f) e g), d.lgs. n. 33/2013, a tutela dei procedimenti penali e amministrativi pendenti.

2) È infondata l’eccezione relativa alla mancata partecipazione del ricorrente in sede di riesame. Sul punto, la Circolare n. 1/2019 del Ministro per la pubblica amministrazione ha affermato il necessario coinvolgimento del controinteresato al riesame ove pretermesso nella prima fase. Nel caso di specie, tuttavia, il ricorrente ha potuto pienamente partecipare al procedimento scaturito dall’istanza, presentando le proprie osservazioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento. Pertanto, nella fase successiva il Responsabile della trasparenza non ha proceduto ad una rinnovazione dell’istruttoria ma ha rivalutato l’istanza sulla base degli atti acquisiti, tra cui anche le deduzioni della ricorrente, non essendo ravvisabile alcuna violazione del contraddittorio.

3) Infondata è anche la doglianza relativa ai costi dell’accesso. L’amministrazione ha previsto il pagamento di una marca da bollo da euro 0,26 a pagina esclusivamente per il rilascio di eventuali copie cartacee della documentazione richiesta, ipotesi per la quale il legislatore ha espressamente stabilito la possibilità di porre a carico del richiedente il rimborso dei costi per la consegna delle copie su supporto cartaceo. Viceversa, nessun costo è stato previsto per il rilascio dei documenti su supporto informatico, come disposto dalla legge.

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