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TAR Lazio, Sez. I-QUARTER, 22-07-2020, N. 8615

È illegittimo il diniego opposto dalla Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla richiesta di accedere ai verbali del Comitato Tecnico Scientifico inerenti alle misure volte a contenere la diffusione del Covid-19 sul territorio nazionale. Non può essere accolta, infatti, l’esclusione in forza del rinvio operato dal comma 3, dell’art. 5-bis, d.lgs. n. 33/2013 al comma 1, dell’art. 24, l. n. 241/1990 e, in particolare, alla lettera c), che sottrae all’accesso l’attività della pubblica amministrazione “diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione […]”. Ciò in quanto tali atti, come gli stessi DPCM alla cui emanazione sono risultati propedeutici, non possono essere qualificati come atti normativi, essendo privi del requisito dell’astrattezza e della capacità di innovare l’ordinamento, né come atti amministrativi generali, con i quali hanno in comune unicamente la caratteristica della generalità dei destinatari. Per le medesime ragioni una esclusione non può essere giustificata in forza del DPCM n. 143/2011, che sottrae dall’accesso alcuni atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fra i quali i “documenti […] concernenti il lavoro di commissioni, organi collegiali, gruppi di studio e di lavoro, qualora finalizzati all’adozione di atti normativi, di atti amministrativi generali e di atti di pianificazione e di programmazione” (all’art. 1, comma 1, sub b). Al contrario, l’Amministrazione non ha motivato il diniego con riferimento né a esigenze oggettive di segretezza, né a prevalenti interessi pubblici o privati, tali da far recedere l’interesse alla trasparenza, che va dunque salvaguardato, specie in una vicenda di rilevante impatto sociale come quella in esame.

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