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TAR Lazio, Sez. I-QUARTER, 25-06-2020, N. 7174

Va dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso il diniego di accesso ai bollettini della Protezione civile, riguardanti il numero dei deceduti a causa del Covid-19 che si trovavano in terapia intensiva e quello dei deceduti in casa con sintomi gravi, nonché il numero dei deceduti rimasti a casa per scelta o rifiutati dagli ospedali o non sottoposti a tampone nonostante la richiesta. I bollettini non sono provvedimenti amministrativi, bensì espressione di un’attività di informazione al pubblico con risposte della Protezione civile alle domande dei giornalisti. La risposta a tali domande e l’eventuale omessa risposta non sono esercizio di un potere di supremazia della pubblica amministrazione nei confronti del privato e non ledono, quindi, alcuna posizione di interesse legittimo. Dalla impossibilità di impugnare tale attività discende anche la inammissibilità della connessa domanda di condanna dell’amministrazione al rilascio di un provvedimento richiesto. Quanto, invece, al rigetto di una seconda istanza di accesso, formulata ai sensi della l. n. 241/1990, l’impugnazione va dichiarata infondata e non può essere convertita in sede giudiziaria in domanda di accesso civico generalizzato, non essendo consentito al giudice di pronunciarsi ultra petita.

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