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TAR Lazio, Sez. I-QUARTER, 28-03-2019, N. 4122

1) L’istanza di accesso civico generalizzato, presentata al Garante per la protezione dei dati personali, avente ad oggetto la documentazione relativa ad un contenzioso civile, non è accogliibile. L’accesso non può essere esteso a documenti o informazioni che non sono detenuti dall’amministrazione o sono detenuti da amministrazioni diverse da quella interrogata, sebbene quest’ultima sia parte processuale. In particolare, trattandosi di atti non detenuti “ratione officii”, l’amministrazione interpellata non ha svolto né poteva svolgere alcuna funzione di pubblicazione o conservazione dei relativi atti giudiziari. La domanda avrebbe dovuto essere presentata all’ufficio giudiziario che ha definito la controversia.

2) L’accesso civico semplice all’ammontare delle spese e ai documenti contabili di liquidazione degli onorari degli avvocati è da escludere in quanto l’obbligo di pubblicare i compensi relativi ai rapporti di consulenza o di collaborazione con la pubblica amministrazione (art. 15, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013) è stato introdotto successivamente alla data di conferimento dei medesimi incarichi. In applicazione del principio di non retroattività della legge, tali documenti non possono quindi essere oggetto di accesso civico semplice, ma sarebbero in linea di principio ostensibili tramite accesso civico generalizzato. Tuttavia, nel caso di specie, non può trovare accoglimento la richiesta volta a conoscere i rapporti professionali fra due soggetti privati, essendo una finalità non conforme all’accesso civico generalizzato, il quale è funzionale a garantire un controllo diffuso sul perseguimento delle finalità istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche nonché a promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

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