TAR Lazio, Sez. I-QUARTER, 31-01-2018, N. 1126
La richiesta di accesso civico agli atti di una procedura concorsuale, volto a verificarne la legittimità, non può essere qualificata come accesso civico di cui all’art. 5, D.lgs. n. 33/2013, bensì come accesso agli atti ex L. n. 241/1990. Le due tipologie, infatti, operano in base a norme e presupposti diversi: in quest’ultima, la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti; nel caso di accesso civico (generalizzato e non), le esigenze di controllo diffuso del cittadino consentono un accesso meno in profondità ma più esteso, avendo presente che in questo caso l’accesso comporta una larga conoscibilità e diffusione di dati, documenti e informazioni.
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