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TAR Lazio, Sez. I, Roma, 08-03-2018, N. 2628

La richiesta di accesso da parte di un candidato agli atti di un concorso contenenti i nominativi dei concorrenti esclusi per carenza dei requisiti utili, va respinta in quanto egli non ha agito “uti cives” ma per tutelare il suo interesse a seguito della esclusione dal medesimo concorso cui intendeva partecipare. L’istanza, pertanto, non può essere qualificata come accesso civico di cui all’art. 5, D.lgs. n. 33/2013 bensì come accesso agli atti ex L. n. 241/1990. Le due tipologie, infatti, operano in base a norme e presupposti diversi: in quest’ultima, la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti; nell’accesso civico (generalizzato e non), invece, le esigenze di controllo diffuso del cittadino permettono un accesso meno in profondità ma più esteso, avendo presente che in tale caso l’accesso comporta una larga conoscibilità e diffusione di dati, documenti e informazioni.

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Rapporto fra tipologie di accesso
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