TAR Lazio, Sez. I-TER, 03-06-2021, N.6583
È illegittimo il rigetto di una istanza di accesso civico generalizzato avente a oggetto gli atti inerenti l’impiego e il ritiro di militari in alcune zone in un dato periodo nel corso della pandemia da Covid-19. È possibile, in primo luogo, escludere la sussistenza nella fattispecie in esame della causa di esclusione relativa alla “conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento”. È stata la stessa Procura della Repubblica, titolare delle indagini, a precisare che gli atti richiesti dall’istante non sono coperti da segreto istruttorio, “non ravvisandosi ragioni ex art. 329 c.p.p. per il mantenimento della riservatezza investigativa”. Da ciò deriva che la pendenza del procedimento penale, riguardante peraltro ipotesi investigative ben più ampie della mancata tempestiva costituzione della “zona rossa” nelle aree e nel periodo oggetto dell’istanza, non è ostativa al rilascio degli atti richiesti. Neppure le altre cause di esclusione richiamate dall’amministrazione sono idonee a supportare il diniego. Non può essere invocata, infatti, una questione di sicurezza e ordine pubblico, posto che si tratta di un’attività di impiego di militari limitata in un ambito toponomastico e temporale circoscritto che non si inquadra certo in un contesto più ampio finalizzato alle modalità di contrasto al crimine e di tutela della sicurezza pubblica, tale per cui una loro divulgazione ne vanificherebbe la strategia individuata al riguardo dalle forze di polizia. Lo stesso vale con riferimento all’interesse alla sicurezza nazionale, che non può dirsi pregiudicato dall’ostensione degli atti richiesti, i quali hanno una valenza contingente che non si colloca nell’ambito di una strategia complessiva replicabile nel futuro, la cui divulgazione ne metterebbe a rischio anche solo l’efficacia. Anche per quanto riguarda la difesa e le questioni militari valgono le medesime considerazioni, poiché in esse vanno ricomprese tutte quelle di attività che implicano decisioni esclusivamente statali, quali la individuazione dei mezzi di difesa, delle linee generali di conservazione, di sviluppo e di capacità difensiva delle Forze Armate e tutto quanto ciò che, nei piani strategici, è diretto a garantire la sicurezza interna ed esterna dello Stato, mentre nulla di tutto ciò può ricavarsi dall’ostensione degli atti oggetto del caso di specie. Infine, il pregiudizio non risulta valutato in termini concreti, specie se si considera che la richiesta è stata formulata quando la questione relativa alla chiusura delle aree era superata da tempo.
Consulta la sentenza