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TAR Lazio, Sez. I-TER, 07-04-2021, N. 4103

È legittimo il diniego opposto a una istanza di accesso civico generalizzato volta a ottenere dati relativi al monitoraggio e al controllo dei centri di accoglienza per richiedenti asilo per agli anni 2018-2020. Il diniego si fonda sul divieto di ostensione espressamente previsto dal D.M. n. 415/1994, in attuazione dell’art. 24, comma 4, l. n. 241/1990, a cui lo stesso art. 5-bis, comma 3, d.lgs. n. 33 /2013 rinvia. La disposizione, contenuta nella legge generale sul procedimento, demanda alle pubbliche amministrazioni l’individuazione, mediante regolamento, delle categorie di documenti sottratti all’accesso. Ne consegue che mediante tale richiamo il Decreto Ministeriale è direttamente riconducibile a una fonte normativa di rango primario. Pertanto, anche dopo l’entrata in vigore delle norme sull’accesso civico generalizzato permane un settore “a limitata accessibilità”, nel quale continuano ad applicarsi le più rigorose norme della l. n. 241/1990, di modo che se è vero che è consentito a chiunque di conoscere ogni tipo di documento o di dato detenuto dalla pubblica amministrazione, nello stesso tempo, qualora la tipologia di dato o di documento non può essere resa nota per il pericolo che ne provocherebbe la conoscenza indiscriminata, mettendo a repentaglio interessi pubblici ovvero privati, l’ostensione di quel dato e documento può essere consentita solo in favore di una ristretta cerchia di interessati, da individuare secondo le tradizionali e più restrittive regole recate dalla l. n. 241/1990.

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