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TAR Lazio, Sez. I-TER, 11-05-2021, N.5463

È legittimo il rigetto parziale di una istanza di accesso civico generalizzato relativa alla corrispondenza e ai documenti inerenti alle attività di un gruppo di lavoro istituito all’interno dell’amministrazione. Tra i limiti che giustificano il diniego della fattispecie rientrano quelli di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 33/2013, relativi alla tutela della libertà e della segretezza della corrispondenza. I contenuti della corrispondenza presente nella casella di posta elettronica personale costituiscono surrogati di comunicazioni per vie brevi, che non sono di regola soggette a registrazione/verbalizzazione. Tali comunicazioni peraltro esauriscono la loro funzione una volta giunte al destinatario e la loro efficacia viene assorbita dalla attività istituzionale del gruppo di lavoro, i cui esiti soltanto, in quanto ricavabili da atti o documenti propriamente intesi, sono rilevanti per le finalità di cui al d.lgs. n. 33/2013. Anche ove si trattasse di bozze di proposte, le stesse, fintantoché non vengano formalizzate in un atto, frutto, verosimilmente, della riflessione congiunta, non sono attribuibili al gruppo di lavoro, unico soggetto la cui produzione documentale è soggetta all’obbligo di trasparenza. Si tratta, inoltre, di documenti che l’amministrazione non detiene stabilmente, ma che rimangono nella piena ed esclusiva disponibilità e gestione autonoma di ciascun titolare della casella di posta elettronica in dotazione e sono assistiti da garanzie costituzionali di segretezza. Il fatto che si tratti di caselle di posta elettronica messe a disposizione dall’ufficio non significa che i contenuti della corrispondenza rientrino tra quelli che l’amministrazione detiene istituzionalmente o che il singolo è obbligato a consegnare, in assenza di provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

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