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TAR Lazio, Sez. I-TER, 21-04-2021, N. 4658

1) È legittimo il rigetto di una istanza di accesso civico generalizzato riguardante documenti relativi all’attuazione del programma IBM, finanziato dal Fondo Fiduciario dell’UE per l’Africa, volto a “intensificare le attività a sostegno delle guardie di frontiera e costiera libiche per migliorarne la capacità di gestire efficacemente le frontiere del paese”. Come affermato dal Consiglio di Stato in un caso analogo (sent. n. 6028/2019), la non ostensibilità di tali documenti si desume dalle previsioni di cui all’art. 5-bis, comma 1, lett. a) e d), d.lgs. n. 33/2013, in combinato disposto con l’art. 24, comma 1, l. n. 241/1990 e con gli artt. 2, comma 1, lett. a), b) e 3, comma 1, lett. a) e d), D.M. n. 415/1994. Da un lato, il contenuto del progetto – le cui attività mirano alla fornitura di mezzi di trasporto, comunicazione ed equipaggiamento – e il coinvolgimento di uno Stato estero rendono applicabili i limiti di cui all’art. 5-bis, comma 1, venendo in evidenza possibili pregiudizi concreti alla sicurezza ed all’ordine pubblico nonché alle relazioni internazionali. Dall’altro, vengono in rilevo le preclusioni di cui al D.M. n. 415/1994, il quale sottrae all’accesso la “documentazione relativa agli accordi intergovernativi stipulati per la realizzazione di programmi militari di sviluppo, approvvigionamento e/o supporto comune o di programmi per la collaborazione internazionale di polizia”, le “dichiarazioni di riservatezza e relativi atti istruttori dei documenti archivistici concernenti la politica estera o interna”, le “relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l’adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità”, nonché gli “atti e documenti concernenti l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all’addestramento, all’impiego e dalla mobilità del personale delle Forze di polizia”.

2) Quanto alla asserita incompletezza della documentazione pubblicata in riscontro alla richiesta di accesso, il giudice non può ordinare l’ostensione di documenti non meglio identificati, la cui esistenza è peraltro negata dall’amministrazione intimata. Inoltre, la richiesta, come formulata, richiede un’attività non esigibile, ovvero la formazione del documento recante l’indicazione della somma impiegata e di quella non ancora impiegata a una data che non necessariamente coincide con il programmato rendiconto della attività, nonché di tutti i documenti in possesso dell’amministrazione in relazione al progetto IBM. Né è previsto dalle disposizioni sull’accesso che il giudice, a fronte della inesistenza dei documenti dichiarata dall’amministrazione, possa ordinare l’ispezione degli uffici alla ricerca dei documenti di cui si sospetta l’esistenza.

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