TAR Lazio, Sez. I-TER, 29-04-2020
Il rigetto di una richiesta di accesso civico generalizzato volta a ottenere dati relativi a tutti i centri di accoglienza, di qualsiasi tipologia, per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale è legittimo quando non risulti in modo chiaro la rispondenza della richiesta al soddisfacimento di un interesse che presenti una valenza pubblica, essendo estraneo al perimetro normativo della fattispecie la strumentalità (anche concorrente) a un bisogno conoscitivo privato. Pertanto, mentre la richiesta di taluni dati (es. denominazione, indirizzo, capienza, tipologia della struttura, denominazione dell’ente gestore, numero delle presenze in un dato periodo, con indicazione del numero delle donne, degli uomini, dei minori accompagnati e non accompagnati e dei nuclei familiari, la disciplina seguita per l’affidamento e i costi maturati a carico dell’ente per la gestione di ogni singolo centro in un dato periodo) va accolta in quanto rispondente a un interesse generale, coincidente con una delle attività promosse dall’associazione ricorrente, la strumentalità rispetto all’interesse della collettività non si ravvisa invece in ordine ai restanti dati (partite iva e codici fiscali degli enti gestori delle strutture di accoglienza), restando precluso l’accesso a questi ultimi.
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