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TAR Lazio, Sez. I-TER, Roma, 07-08-2018, N. 8892

  1. È legittimo il diniego opposto alla richiesta di accesso generalizzato ai documenti relativi a un memorandum siglato fra lo Stato Italiano e il Governo di Riconciliazione dello Stato di Libia, ai sensi dell’art. 5, co. 3, D.lgs. n. 33/2013, che sottrae all’ostensione, oltre i documenti coperti da segreto di Stato, anche quelli per i quali l’accesso è precluso in forza di specifiche previsioni legislative nonché i casi in cui l’accesso è limitato ai sensi dell’art. 24, co. 1, L. n. 241/1990. Fra le ipotesi previste da quest’ultima previsione è possibile includere il D.M. n. 415/1994, che espressamente esclude dall’accesso “la documentazione relativa agli accordi intergovernativi stipulati per la realizzazione di programmi militari, di sviluppo, approvvigionamento e/o supporto comune o di programmi per la collaborazione internazionale di polizia”. Inoltre, rispetto alle eccezioni di cui all’art. 5-bis, co. 1 e 2, D.lgs. n. 33/2013, il giudice amministrativo non ha gli strumenti per valutare la sussistenza del pregiudizio ad uno degli interessi indicati dalla norma. La capacità di un documento di pregiudicare i vari interessi può essere apprezzata solo in base a circostanze che non necessariamente emergono dagli atti di cui si chiede l’ostensione, e soprattutto per la ragione che i ragionamenti logici che sottendono alla valutazione di tali circostanze non necessariamente sono conosciuti, conoscibili o hanno valore “universale”, tale da poter essere sempre applicati dal giudice. Tali apprezzamenti, come quelli legati ad esempio al pregiudizio alle relazioni internazionali, sono caratterizzati da elevata discrezionalità se non addirittura da elementi di natura politica, a fronte dei quali il sindacato giurisdizionale non può che essere meramente estrinseco, cioè limitato alla verifica della esistenza della causa di non ostensibilità invocata dall’amministrazione e della astratta riconducibilità dell’atto, di cui si nega l’ostensione, tra quelli che possono interferire con gli interessi tutelati dalla norma.
  2. Il processo amministrativo è retto dal principio dispositivo – sia pure “temperato” dal metodo acquisitivo – in ossequio al quale sul ricorrente grava comunque un onere probatorio che, relativamente alla acquisizione di documenti, deve tradursi nella deduzione della effettiva esistenza dei documenti di cui si chiede l’acquisizione in giudizio, che ovviamente devono anche essere specificamente indicati. Ciò porta ad affermare che il giudice amministrativo non ha il potere di disporre l’acquisizione di documenti di cui non sia nota l’esistenza. Ancorché l’accesso civico generalizzato non implichi astrattamente l’obbligo della parte di indicare i documenti di cui chiede l’ostensione, al fine di ottenere dal giudice un ordine di esibizione o una ispezione, è onere dell’interessato quantomeno indicare partitamente i documenti di cui chiede l’ostensione.
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Onere di indicazione dei documenti
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