TAR Lazio, Sez. II, 14-01-2019, N. 425
1) Appartiene alla giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ogni controversia che origini dall’applicazione del d.lgs. n. 33/2013 e ciò, in base al principio di concentrazione della tutela, sia che si si discuta del diniego della domanda di accesso civico, sia che si discuta del suo accoglimento, sia che il ricorrente svolga azione caducatoria, sia che egli svolga azione risarcitoria.
2) La richiesta di risarcimento del danno derivante dalla ostensione dei documenti oggetto di accesso civico generalizzato va respinta. A prescindere dalla natura della responsabilità, affinché si configuri un obbligo risarcitorio in capo all’Amministrazione è necessario che si verifichi un danno ingiusto alla posizione giuridica soggettiva del richiedente, da dimostrare sotto il profilo dell’esistenza e dell’ammontare. Nel caso di specie, tuttavia, non risulta che il ricorrente abbia adempiuto a tale onere probatorio, limitandosi piuttosto a prospettare un generico danno patrimoniale derivante dall’utilizzazione economica delle informazioni contenute nei documenti rilasciati, e un ancor più generico danno non patrimoniale derivante alla propria reputazione imprenditoriale quale conseguenza della divulgazione delle informazioni.
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