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TAR Lazio, Sez. II, 27-09-2017, N. 9940

L’istanza di accesso volta ad ottenere informazioni circa i provvedimenti che una pubblica amministrazione abbia assunto o intenda assumere si qualifica come richiesta generica che, dunque, finisce per tradursi in un controllo generalizzato dell’azione amministrativa in funzione meramente esplorativa. Inoltre, richieste di informazioni sulle intenzioni e sulle valutazioni dell’amministrazione in caso di futuro ed eventuale inadempimento degli obblighi contrattuali da parte di una società, come quella oggetto della pronuncia, appaiono non riconducibili alla nozione di “informazioni” di cui all’art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016. A giudizio del Collegio deve, quindi, ravvisarsi l’inammissibilità di un’istanza che presenti simili caratteristiche. Le linee guida dell’ANAC hanno chiarito, infatti, che per informazioni devono intendersi le rielaborazioni dei dati detenuti dalle amministrazioni effettuate per propri fini contenuti in distinti documenti. La nozione di “informazioni” dunque non può giungere a ricomprendere anche la richiesta di conoscere le intenzioni, le valutazioni e i chiarimenti circa l’agire futuro e ipotetico della amministrazione nell’esecuzione di un contratto. Inoltre, le stesse linee guida chiariscono che l’istanza di accesso civico deve identificare i dati, le informazioni e i documenti richiesti, cosicché deve ritenersi inammissibile una istanza meramente esplorativa, volta cioè solamente a “scoprire” di quali informazioni l’amministrazione dispone.

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