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TAR Lazio, Sez. II-BIS, 02-07-2018, N. 7326

  1. Nell’ambito dell’accesso civico generalizzato, prima ancora degli interessi declinati nell’art. 5 bis del D. Lgs. n. 33/2013, devono essere valorizzate in chiave selettiva e delimitativa dell’istituto le stesse finalità per le quali tale strumento è stato previsto dal legislatore, esplicitate nell’art. 5 co. 2 del medesimo testo normativo attraverso il riferimento all’obiettivo di favorire forme diffuse di controllo sul “perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. In questa prospettiva, per quanto la legge non richieda l’esplicitazione della motivazione della richiesta di accesso, deve intendersi implicita la rispondenza della stessa al soddisfacimento di un interesse che presenti una valenza pubblica e non resti confinato ad un bisogno conoscitivo esclusivamente privato, individuale, egoistico o peggio emulativo che, lungi dal favorire la consapevole partecipazione del cittadino al dibattito pubblico, rischierebbe di compromettere le stesse istanze alla base dell’introduzione dell’istituto. Per questa ragione, non è da accogliersi l’istanza di accesso a documentazione concernente un procedimento (di acquisizione di un bene al patrimonio comunale in conseguenza dell’inottemperanza ad un ordine di demolizione) risalente a decenni addietro (precisamente al 1993), rispetto al quale non è dato comprendere, né sono state esplicitate dal ricorrente, le finalità pubbliche sottese alla richiesta, per come previste dalle previsioni normative sopra richiamate.
  2. L’assenza di una tipizzazione legislativa del silenzio dell’amministrazione dinanzi ad una istanza di accesso civico generalizzato implica l’onere per l’interessato di attivare la speciale tutela amministrativa interna davanti al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza formulando istanza di riesame, ovvero di contestare l’inerzia attivando lo specifico rito di cui all’art. 117 c.p.a. e, successivamente, in ipotesi di diniego espresso ai dati o documenti richiesti, il rito sull’accesso ex art. 116 c.p.a.
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