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TAR Lazio, Sez. II-BIS, 20-10-2020, N. 10660

Non può essere riqualificata in giudizio come accesso civico generalizzato una istanza formulata ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241/1990 e avente ad oggetto documenti relativi a concessioni demaniali richiesti a scopo difensivo. Come affermato dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 10/2020, la pubblica amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l’istanza di accesso formulata in modo generico o cumulativo dal richiedente senza riferimento ad una specifica disciplina, anche alla stregua della disciplina dell’accesso civico generalizzato; laddove, invece, come nel caso in questione, l’istanza faccia espresso ed esclusivo riferimento alla l. n. 241/1990, la stessa deve essere esaminata unicamente sotto i profili dettati da tale ultima legge e non anche con riferimento all’accesso civico generalizzato, senza che il giudice amministrativo possa mutare il titolo dell’accesso, definito dall’originaria istanza e dal conseguente diniego adottato dalla pubblica amministrazione all’esito del procedimento.

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