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TAR Lazio, Sez. II-BIS, 27-07-2017, N. 9023

L’istanza di accesso volta a conoscere “gli atti e/o documenti relativi all’identità dei debitori dei principali istituti bancari italiani che hanno usufruito in qualsiasi modo di fondi statali di cui al D.L. n. 237 del 2016”, appare estremamente generica e, senza ulteriori specificazioni, è inammissibile per l’assoluta indeterminatezza. Nel caso di specie, il Collegio osserva che non basta affermare che sono in corso una serie di cause a tutela dei risparmiatori, lesi dalle vicende delle banche ricomprese nel provvedimento di cui al D.l. n. 237/2016, per ritenere dimostrato l’interesse a supporto della richiesta. Sotto altro profilo, la richiesta non può essere accolta perché la Banca d’Italia non possiede tutti i dati richiesti e, come affermato dalla stessa associazione ricorrente, avrebbe dovuto procurarseli richiedendoli alle banche di cui si tratta. Ma anche laddove, per effetto delle attività svolte, disponesse di alcuni dei dati richiesti, sarebbe necessaria un’inammissibile attività di elaborazione. In ogni caso l’art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 prevede che il c.d. accesso civico generalizzato a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni sia escluso nei casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge. Nel caso di specie, il divieto di accesso è dato dalle previsioni di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 385/1993, la cui ratio è rintracciabile nell’intento di consentire il perseguimento del preminente interesse pubblico alla stabilità dei mercati finanziari e alla tutela del risparmio, di rilievo costituzionale, nell’ambito dell’attività di vigilanza di cui Banca d’Italia risulta titolare.

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