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TAR Lazio, Sez. II-BIS, Roma, 19-06-2018, N. 6875

  1. Il dato normativo di cui all’art. 5, co. 3, del D.lgs. n. 33/2013 non esclude che l’interesse generale ad un controllo diffuso dell’attività̀ amministrativa possa coincidere con un interesse egoistico, prescrivendo testualmente che “l’esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente”. In questa prospettiva, escludere che il privato, portatore di un autonomo ed ulteriore interesse rispetto alla dichiarata finalità della disposizione e non confliggente con la stessa, possa agire al fine di ottenere l’ostensione di un documento detenuto dalla pubblica amministrazione significherebbe violare l’applicazione della norma, introducendo limitazioni non consentite dalla legge.
  2. Ai sensi dell’art. 5, co. 2, del D.lgs. n. 33/2013, devono ritenersi ricompresi nell’ambito di applicazione oggettiva della normativa tutti i documenti in possesso dell’amministrazione, ivi compresi quelli a formazione privata che siano stati protocollati dalla stessa, come nel caso delle raccomandate A/R inviate all’amministrazione dal privato. Tuttavia, l’amministrazione, nel valutare la legittimità di una simile istanza di accesso, deve poi in concreto tenere in considerazione l’intenzione dei soggetti coinvolti nello scambio della corrispondenza, il mezzo utilizzato, nonché la legittima aspettativa di confidenzialità degli interessati, ivi compresi eventuali soggetti terzi citati nella comunicazione. Per questo va considerato legittimo il diniego opposto dall’amministrazione alla conoscenza di corrispondenza indirizzata al Sindaco, al Vicesindaco, alla Giunta comunale, al Consiglio Comunale, nonché all’Ufficio Urbanistica del Comune, dal momento che la società mittente aveva espressamente qualificato la stessa come “strettamente riservata e confidenziale”.
  3. È da ritenersi legittimo il diniego opposto dall’amministrazione alla richiesta di accesso di un parere legale “pro veritate” poiché non risulta specificamente provato dalla ricorrente che lo stesso sia stato reso dal consulente nell’ambito di un procedimento volto all’adozione finale di un provvedimento, unica fattispecie che, per consolidata giurisprudenza, consente di giustificare l’ostensione di documentazione che generalmente gode di una tutela qualificata ex art. 620 c.p. e 200 c.p.c., essendo coperta dal segreto professionale tutelato specificamente dall’ordinamento
  4. Nel caso in cui l’amministrazione opponga all’istanza di accesso ragioni di tutela degli interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali, l’amministrazione, al fine di assolvere all’obbligo di esauriente, congrua e completa motivazione non è tenuta a specificare puntualmente le ragioni del diniego, poiché ciò potrebbe disvelare in tutto o in parte le informazioni che la normativa mira a tutelare, frustrando quindi le ragioni sottese alle eccezioni di cui all’art. 5 bis del D.lgs. n. 33/2013.
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