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TAR Lazio, Sez. II-QUATER, 09-12-2020, N. 13188

Non può essere esaminata ai sensi dell’art. 5, d.lgs. n. 33/2013, una istanza di accesso a titoli edilizi formulata in base alla l. n. 241/1990. In presenza di una richiesta espressamente motivata con riferimento alla disciplina della legge generale sul procedimento amministrativo, la p.a., una volta accertata la carenza del necessario presupposto legittimante l’accesso documentale, non può esaminare la medesima istanza come richiesta di accesso civico generalizzato, a meno che non sia accertato che l’interessato abbia inteso richiedere, al di là del mero riferimento alla l. n. 241/1990, anche l’accesso generalizzato. Diversamente, infatti, la p.a. si pronuncerebbe con una sorta di diniego difensivo “in prevenzione” su una istanza, quella di accesso generalizzato, mai proposta, nemmeno in forma implicita e/o congiunta dall’interessato. Ne discende che al giudice amministrativo, in sede di esame del ricorso avverso il rigetto di una istanza di accesso motivata con riferimento alla disciplina di cui alla l. n. 241/1990, è precluso di accertare la sussistenza del diritto secondo i più ampi parametri di legittimazione attiva stabiliti dalla disciplina dell'accesso generalizzato, stante l’impossibilità di convertire il titolo dell’accesso rappresentato all’amministrazione sotto l’uno o l’altro profilo.

2) Come ribadito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il giudizio in materia di accesso, pur seguendo lo schema impugnatorio, è rivolto all'accertamento della sussistenza o meno del diritto dell'istante all'accesso medesimo e, in tal senso, è dunque un giudizio sul rapporto, come del resto si evince dall’art. 116, comma 4, del d.lgs. n. 104/2010, secondo cui il giudice, sussistendone i presupposti, ordina l’esibizione dei documenti richiesti. Ne consegue che, a prescindere dalla natura provvedimentale o meno della nota oggetto del ricorso principale e, quindi, dal rapporto tra la stessa e la successiva nota oggetto del ricorso per motivi aggiunti, il Collegio è comunque chiamato a valutare, nel complesso, la fondatezza della pretesa ostensiva avanzata dal ricorrente.

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