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TAR Lazio, Sez. II-TER, 17-07-2017, N. 8588

Il rigetto della domanda di accesso civico generalizzato non costituisce motivo di improcedibilità del ricorso finalizzato all’accertamento del diritto di accesso procedimentale ex art. 22 della legge n. 241/1990, dal momento che i due istituti hanno diversi presupposti e una differente disciplina. Nel caso specifico, a fronte di una duplice richiesta di accesso (ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990 e dell’art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 33/2013), da parte di un’associazione di consumatori, relativa ad alcuni verbali di accertamento per la violazione di norme in materia di affissioni elettorali, il diniego opposto – motivato con riferimento al divieto di un controllo generalizzato sull’attività amministrativa, alla carenza di specificità della richiesta e alla contestuale attività di elaborazione – è legittimo. Le associazioni di consumatori non hanno un potere di vigilanza nei confronti di tutte le attività della p.a., fatta salva l’ipotesi in cui sussistano i presupposti per invocare l’accesso all’informazione ambientale (di cui all’art. 3 del d.lgs. 195/2005) o l’accesso “difensivo”. Per quanto concerne la prima tipologia, la specificità della richiesta e l’attinenza alla matrice ambientale costituiscono presupposti necessari, assenti nel caso di specie. Relativamente all’accesso difensivo ex art. 24, co. 7, della legge n. 241/1990, la prevalenza del diritto di accesso sulle esigenze di riservatezza dipende dall’effettiva necessità dei documenti richiesti per difendere interessi giuridici del richiedente, esigenza non riscontrabile nel caso in questione.

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