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TAR Lazio, Sez. II-TER, 19-01-2021, N. 748

1) Mentre nell’accesso documentale si è al cospetto di un diritto strumentale alla protezione di un interesse individuale, nel quale è l’interesse pubblico alla trasparenza ad essere “occasionalmente protetto”; nell’accesso generalizzato si ha un accesso dichiaratamente finalizzato a garantire il controllo democratico sull’attività amministrativa, nel quale il c.d. right to know, ossia l’interesse individuale alla conoscenza, è protetto in sé, se e in quanto non vi siano contrarie ragioni di interesse pubblico o privato. Come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 20/2019, il diritto dei cittadini di accedere ai dati in possesso della pubblica amministrazione risponde ai principi di pubblicità e trasparenza, riferiti non solo, quale principio democratico (art. 1 cost.), a tutti gli aspetti rilevanti dalla vita pubblica e istituzionale, ma anche, ai sensi dell'art. 97 cost., al buon funzionamento della pubblica amministrazione, riconoscendo dunque all’accesso civico generalizzato la natura di diritto fondamentale autonomo.

2) Non può essere accolta una istanza di accesso civico generalizzato volta a ottenere atti di provenienza governativa relativi a processi civili per i risarcimenti ai sopravvissuti di stragi e deportazioni a carico dello Stato tedesco. L’ostensione dei documenti richiesti determinerebbe un pregiudizio concreto e attuale alle relazioni internazionali, in quanto la documentazione attinente all’intervento dello Stato italiano nei processi civili in cui è parte lo Stato tedesco contengono e riflettono posizioni, oltre che interessi, di politica estera del Governo nazionale. Come chiarito dalle Linee guida ANAC n. 1309/2016, per relazioni internazionali non si intende solo la politica estera di uno Stato, ma il sistema internazionale, nel quale operano vari attori a diversi livelli, riportando, a titolo semplificativo, alcuni atti meritevoli di attenzione, tra i quali è possibile far rientrare quelli della presente fattispecie. Trattasi, infatti, di documenti attinenti a scelte e ad azioni di carattere politico, al cospetto dei quali il diritto di conoscere si arresta di fronte a un’attività che non solo non può catalogarsi quale avente natura amministrativa ma che, nell’ottica del bilanciamento fra interessi, fa sorgere la necessità, opportunamente valutata, di evitare un pregiudizio concreto e attuale all’interesse pubblico relativo a relazioni internazionali in atto che, chiaramente, proprio perché necessitanti di protezione, non possono essere disvelate più di quanto abbia fatto la resistente amministrazione nel corpo motivazionale del diniego.

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