Immagine pagina Giurisprudenza

TAR Lazio, Sez. II-TER, Roma, 04-05-2018, N. 4977

Nel caso in cui l’istante si riveli disponibile a precisare e circoscrivere una richiesta di accesso eccessivamente onerosa, l’amministrazione è tenuta a ricercare una soluzione consensuale con il medesimo al fine di contemperare, alla luce dei generali principi di proporzionalità e ragionevolezza, il diritto di accesso alle informazioni richieste con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione. E infatti, nel caso in cui sia palese la disponibilità del richiedente, il punto 4.2. della delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 deve essere inteso, alla luce dei generali principi di proporzionalità e ragionevolezza, come un invito a cercare una soluzione consensuale, ad esempio mediante la sollecitazione del richiedente a rimodulare la propria istanza in modo da ridurne l’ambito, così da salvaguardare sia l’interesse pubblico al buon andamento della p.a., sia l’interesse, anch’esso di rilievo pubblicistico, di garantire l’ accesso generalizzato ai dati in possesso della amministrazione.

Alla luce di tale assunto, l’amministrazione avrebbe dovuto, prima di respingere l’istanza, prendere atto della disponibilità di parte ricorrente a ridurre l’arco temporale di riferimento e proporre quindi al richiedente di consentire l’accesso a una tipologia più ristretta di atti, limitatamente ad un arco temporale ridotto, previo oscuramento dei dati sensibili.

Consulta la sentenza
Argomenti
Dialogo cooperativo
Eccezioni
Richiesta eccessivamente onerosa
Condividi