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TAR Lazio, Sez. II-TER, Roma, 07-08-2018, N. 8862

È legittimo il diniego opposto dal Comando generale della Guardia di finanza alla richiesta di accesso civico generalizzato volta a conoscere il numero complessivo delle ore/persona impiegate nel Corpo, negli anni 2014-2016, nei diversi “segmenti” costituenti le missioni istituzionali e le funzioni svolte, in quanto la conoscenza di tali dati numerici, sebbene riferiti ad anni trascorsi e aggregati a livello nazionale, potrebbe comunque comportare un pregiudizio concreto e attuale non soltanto alla sicurezza nazionale, ma anche “alla sicurezza pubblica e all’ordine pubblico”.

Il Collegio, nel caso di specie, ritiene che l’amministrazione abbia correttamente motivato il proprio diniego affermando, per un verso, che i dati e le informazioni rielaborati e trasfusi negli atti generali di pianificazione e programmazione operativa ricadono nell’ambito delle esclusioni “assolute” in virtù del richiamo contenuto nell’art. 5-bis, co. 3, d.lgs. n. 33/2013, all’art. 24, co. 1, L. n. 241/1990. Per altro verso, la stessa individua ulteriori interessi di matrice pubblica, costituenti limiti di carattere “relativo”, ai sensi dell’art. 5-bis, co. 1, del decreto n. 33, ravvisabili nella tutela della sicurezza pubblica, dell’ordine pubblico, della difesa e delle questioni militari.

Ne deriva che, risultando tale istanza di accesso civico generalizzato attinente sostanzialmente alla conoscibilità dello sviluppo e della dinamica dell’operatività della Guardia di Finanza a tutela della sicurezza nazionale, anche nella sua componente economica e finanziaria, della difesa e in materia di questioni militari, della sicurezza ed ordine pubblico, è da respingersi ai sensi dell’art. 5 bis, co. 1 e 3, d.lgs. n. 33/2013.

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