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TAR Lazio, Sez. III, 01-08-2019, N. 10202

È fondato il ricorso avverso a un diniego opposto a una richiesta di accesso civico generalizzato avente ad oggetto informazioni concernenti imbarcazioni coinvolte nelle operazioni di ricerca e salvataggio di migranti in mare (c.d. Search and Rescue – SAR). In primo luogo, è ammissibile una istanza di accesso civico posta la rilevante differenza fra l’accesso ai documenti ai sensi della l. n. 241/1990 e l’accesso civico, la quale si manifesta anche nell’ampiezza dell’indagine consentita. Nel primo caso, infatti, in funzione degli interessi difensivi del richiedente, non è possibile trasformare l’accesso in un controllo generalizzato sull’operato dell’amministrazione. La finalità perseguita dal secondo istituto, invece, è proprio quella della “accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”. Anche se la materia è complessa, potendo coinvolgere questioni riservate, inerenti a operazioni militari, relazioni internazionali o di repressione di reati, è sufficiente rilevare che l’importanza e la frequenza delle operazioni di cui trattasi, nonché la natura dei diritti fondamentali coinvolti non possono risultare esclusi dall’attuazione del principio di trasparenza, come concepito e disciplinato dalla normativa vigente. Nei casi in cui intervengano ragioni di ordine pubblico, difesa militare o repressione di reati, potrà essere applicato il quarto comma dell’art. 5-bis, d.lgs. n. 33/2013, che consente l’oscuramento dei dati di cui non sia consentita la divulgazione. In secondo luogo, nella fattispecie in esame i dinieghi non sono stati correttamente motivati, mancando una valutazione adeguata dei casi di esclusione di cui all’art. 5-bis. Infine, non è condivisibile le tesi della assimilazione delle operazioni di salvataggio di cui trattasi a “programmazione, pianificazione e condotta di attività operative – esercitazioni NATO e nazionali”. Nel settore in questione, infatti, confluiscono orientamenti politici e intese a livello sovranazionale, senza tuttavia che emerga un vero e proprio assorbimento della questione migratoria in operazioni di difesa militare, rilevanti in ambito NATO, tali da giustificare l’applicazione dell’art. 1048, comma 1, lettera q) del d.P.R. n. 90/2010.

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