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TAR Lazio, Sez. III, 03-03-2021, N. 2067

È inammissibile il ricorso avverso il diniego su una istanza di accesso civico generalizzato tesa a ottenere documenti relative alle nomine di direzioni di rete e di testate in Radiotelevisione italiana (RAI), al fine di esercitare un controllo diffuso sulle pari opportunità e parità di genere. La RAI è un soggetto nei cui confronti non è possibile avanzare un a richiesta di accesso civico in quanto l’art. 2-bis d.lgs. 33/2013, che individua il campo di applicazione della disciplina, al comma 2, lett. b), dispone che essa si applica “alle società in controllo pubblico come definite dall’art. 2, comma 1, lett. m), d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175”, escludendo “le società quotate come definite dall’art. 2, comma 1, lett. p), dello stesso decreto legislativo”. L’art. 2, comma 1, lett. p), d.lgs. 175/2016 definisce società quotate “le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati” e “le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati”.

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