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TAR Lazio, Sez. III-BIS, 24-11-2017, N. 11628

La richiesta di accesso inoltrata al fine di prendere visione ed estrarre copia di un video, nella sua versione integrale, contenente la registrazione della riunione del Collegio dei Direttori di un ente di ricerca vigilato, che in precedenza era stato pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, nella sua versione “ridotta”, ossia dopo essere state eliminate le parti di conversazioni personali che esulano dalle finalità dell’incontro, non è da considerarsi legittima. L’istituto dell’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, co. 2, del D.lgs. n. 33/2013, infatti, non può prescindere dal rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’art. 5-bis, tra cui rileva in primo luogo quello relativo alla protezione dei dati personali, di cui al co. 2, lett c.). Nel caso di specie, dal ricorso non emergono le ragioni per cui l’accessibilità della ripresa relativa alla pausa pranzo debba ritenersi strumentale al perseguimento delle funzioni istituzionali, all’utilizzo delle risorse pubbliche e a promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, così come richiesto dalla normativa in tema di accesso di cui al citato art. 5, co. 2, piuttosto che a ragioni personali. Ne deriva che, tranne nel caso di esplicito consenso degli interessati, la pubblicazione di documentazione di videoriprese relative a conversazioni private, sebbene occasionalmente riprese in una sede istituzionale, è illegittima.

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