TAR Lazio, Sez. III-BIS, Roma, 28-03-2018, N. 3453
A fronte di una istanza volta a ottenere atti negoziali e amministrativi in possesso dell’amministrazione, è illegittimo il diniego privo di un’adeguata motivazione circa il pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali. Il D. Lgs. n. 97/2016 ha operato un’importante estensione dei confini della trasparenza, per cui il diritto all’informazione resta temperato solo dalla necessità di garantire la tutela di determinati interessi pubblici e privati. In particolare, nei casi in cui vengono in rilievo gli interessi di cui all’art. 5-bis, co. 1 e 2, del D. Lgs. n. 33/2013, non è consentito respingere la domanda senza compiere un ulteriore passaggio motivazionale, al fine di verificare se l’ostensione dei documenti richiesti possa cagionare un pregiudizio concreto a quegli stessi interessi, e che vi sia un nesso di causalità tra l’accesso e il pregiudizio. Inoltre, quando vengono in gioco dati personali, risulta doverosa la notifica al controinteressato della richiesta e la valutazione da parte dell’Amministrazione delle eventuali controdeduzioni di segno negativo all’accesso del medesimo controinteressato, da soppesare nel provvedimento finale quanto ad ampiezza dei dati e dei documenti da ostendere.
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