TAR Lazio, Sez. III-BIS, Roma, 30-03-2018, N. 3598
È legittimo il diniego opposto dall’amministrazione alla richiesta di accesso a relazioni, appunti, informative e altri documenti analoghi, che non hanno assunto natura provvedimentale né si sono trasfusi in atti ufficiali, neppure in fase istruttoria. Ciò in quanto tali atti attengono ad una fase preparatoria delle decisioni e riguardano l’attività di referto dell’amministrazione diretta al vertice politico per consentirgli l’adozione dei conseguenti atti di indirizzo politico-amministrativo. Queste informative, sotto forma di appunto o relazioni, sono escluse dal novero degli atti per i quali è previsto l’accesso civico ai sensi dell’art. 5, co. 2, del D.lgs. n. 33/2013 dato che – per loro natura – non esprimono attività di gestione dell’amministrazione in relazione alla quale, come indicato dalla Delibera dell’ANAC n. 1309/2016, si riconosce ai cittadini un accesso generalizzato.
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