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TAR Lazio, Sez. III-QUATER, 15-06-2021, N.7144

Non può trovare accoglimento il ricorso avverso il rigetto di una istanza di accesso civico generalizzato tesa a ottenere dati statistici relativi all’andamento della situazione epidemiologica da Covid-19 a livello nazionale. Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, nel caso di specie non vi è stato alcun silenzio inadempimento, avendo l’amministrazione non solo riscontrato la domanda di accesso – informando l’istante di non essere in possesso dei dati richiesti (in particolare non sarebbe possibile ricostruire in forma sistematica e univoca le nozioni contenute nell’istanza, come quella di “patologie pregresse”, dal che si desumerebbe come i dati e le informazioni richieste non si troverebbero nella disponibilità del Ministero della salute) – ma ha altresì proceduto a inoltrare la richiesta all’ente competente, ovvero l’Istituto Superiore di Sanità.

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