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TAR Lazio, Sez. III-QUATER, 17-09-2019, N. 11024

1) L’istanza di accesso volta a ottenere documenti, atti e informazioni circa la posizione del richiedente, occupante di un immobile, non pare rivestire il carattere di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013, atteso che la parte ricorrente non dimostra quali siano le finalità pubbliche sottese alla richiesta.

2) Nel caso dell’accesso civico generalizzato, come in quello dell’accesso documentale di cui alla l. n. 241/1990, non è previsto il silenzio-rigetto. Dinanzi al silenzio serbato dall’amministrazione, l’interessato può coltivare esclusivamente due strade: a) attivare la speciale tutela amministrativa davanti al responsabile prevenzione, corruzione e trasparenza (al fine di ottenere un provvedimento espresso); b) attivare la procedura giurisdizionale di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., onde far accertare l’illegittimità del silenzio e ottenere una condanna al rilascio di un provvedimento espresso.

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