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TAR Lazio, Sez. III-QUATER, 18-02-2020, N. 2174

È illegittimo il rigetto parziale di una istanza di accesso civico generalizzato all’autorizzazione da parte del Ministero della Salute di un progetto di ricerca che prevede l’impiego di animali. La scelta di ostendere la sola “sintesi non tecnica”, e non la restante documentazione, risulta viziata in quanto l’amministrazione non ha correttamente svolto il bilanciamento fra interessi, né ha coinvolto i soggetti controinteressati. Da un lato, l’amministrazione deve garantire il contraddittorio con i controinteressati, non potendo limitarsi a prefigurare il rischio di un pregiudizio in via generica e astratta, ma dovendo anzi motivare in modo puntuale la sussistenza di un pregiudizio reale e concreto. Dall’altro, nonostante la scelta del legislatore richiami espressamente il solo criterio del “pregiudizio concreto”, la valutazione finale deve tenere conto anche dell’interesse alla divulgazione che fonda la richiesta. Nel compiere questa valutazione discrezionale, l’amministrazione è chiamata non solo a considerare la serietà e la probabilità del danno all’interesse-limite, ma anche a contemperarlo con l’interesse alla conoscenza del richiedente, operando una valutazione comparativa, secondo il principio di proporzionalità, fra il beneficio che potrebbe arrecare la disclosure richiesta e il sacrificio causato agli interessi contrapposti che vengono in gioco. Nel caso di specie, tale bilanciamento non è stato effettuato in maniera corretta, né l’amministrazione ha verificato la possibilità di ricorrere al rilascio dei documenti tramite la tecnica dell’oscuramento parziale.

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