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TAR Lazio, Sez. III-QUATER, 22-01-2021, N. 879

È illegittimo il silenzio serbato dal Ministero della Salute su una istanza di accesso tesa a ottenere il Piano nazionale di emergenza in tema di coronavirus, non qualificata giuridicamente e presentata da alcuni parlamentari. Rispetto alla tutela processuale, viene in rilievo l’art. 116 c.p.a., che si tratti di accesso civico o di accesso documentale di cui alla l. n. 241/90, nulla cambia. Come stabilito dall’Adunanza Plenaria, l’amministrazione ha il potere-dovere di esaminare l’istanza formulata in modo cumulativo e, quindi, anche alla stregua della normativa sull’accesso civico generalizzato, a meno che l’interessato non abbia inteso fare esclusivo e inequivocabile riferimento all’accesso documentale. Nel caso di specie, è stata presentata una istanza senza il riferimento a una disciplina specifica ma invocandosi in via principale l’art. 117 c.p.a. e in via subordinata l’art. 116 c.p.a. Alla luce di ciò e della possibilità del giudice di convertire le azioni in base agli elementi sostanziali ai sensi dall’art. 32, comma 2, c.p.a., va approntata comunque la tutela.

2) Contrariamente a quanto affermato dal Ministero della salute, è inequivocabile l’esistenza di un Piano nazionale emergenza, essendo irrilevante nell’ottica dell’accesso la circostanza che si tratti di un documento che non è sfociato in un vero e proprio provvedimento. Come pure irrilevante è il fatto che i ricorrenti hanno fatto menzione della loro qualità di parlamentari e che, perciò, avrebbero potuto avvalersi dei poteri che tale status attribuisce. Essere deputati non può certo privare degli strumenti che la legge mette a disposizione di qualsiasi cittadino per acquisire, ormai anche nella disciplina generalizzata introdotta con il d.lgs. n. 33/2013, qualsiasi documento in possesso delle pubbliche Amministrazioni.

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