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TAR Lazio, Sez. III-QUATER, 27-08-2019, N. 10620

1) Va respinto il ricorso proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a. nei confronti del silenzio serbato da una fondazione in merito all’istanza di accesso civico generalizzato avente ad oggetto notizie ed informazioni sullo status giuridico e su ogni attività svolta dall’ente in merito all’immobile ereditato dalla defunta zia del richiedente. In primo luogo, posto che, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, non sono ipotizzabili provvedimenti di silenzio rigetto, l’eventuale inerzia dell’amministrazione può essere contestata dall’interessato attraverso due strade: attivare la speciale tutela amministrativa davanti al responsabile della prevenzione, corruzione e trasparenza; attivare la speciale procedura giurisdizionale di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a. onde far accertare l’illegittimità del silenzio e dunque per ottenere una condanna al rilascio di un provvedimento espresso. Non avendo il ricorrente perseguito alcuna delle due opzioni descritte onde ottenere un provvedimento espresso, il ricorso non risulta ammissibile.

2) Nel merito, non emerge dagli atti un bisogno conoscitivo del ricorrente comunque preordinato al controllo generalizzato sul buon andamento della p.a. e dunque sul perseguimento delle funzioni istituzionali dell’ente nonché sull’utilizzo corretto delle risorse pubbliche. Inoltre, anche a volere ammettere un “interesse egoistico” alla base del medesimo tipo di accesso civico generalizzato non si tratterebbe in ogni caso, nella fattispecie, di voler conoscere dati diffusi o generalizzati ma soltanto informazioni di tipo puntuale, essendo quindi da rigettare il ricorso anche sotto tale profilo.

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