TAR Lazio, Sez. III-TER, 16-11-2018, N. 11125
Il ricorso avverso al diniego a una richiesta di accesso civico generalizzato volta a ottenere copia di alcune lettere scambiate fra il Governo nigerino e quello italiano, e dell’accordo firmato a Roma il 26 settembre 2016 dal Governo del Niger e da quello italiano, può essere accolto solo in parte. Nello specifico, il ricorso è fondato limitatamente alla richiesta di accedere all’accordo internazionale, trattandosi di atto rispetto al quale sussiste un obbligo di pubblicazione da ricondurre all’art. 4, L n. 839/1984. Sul punto, deve escludersi la rilevanza della “natura politica” dell’accordo internazionale, venendo in rilievo unicamente la tematica dell’accessibilità del documento che lo contiene e che rientra nella sfera di applicazione dell’art. 5, co. 1, d.lgs. n. 33/2013. Il ricorso è invece infondato rispetto all’accesso alle lettere scambiate con il Governo nigerino. La richiesta di accesso su di esse avanzata ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 5, co. 2, d.lgs. n. 33 del 2013, con conseguente applicabilità dei limiti relativi alla tutela di interessi rilevanti di cui all’art. 5-bis del decreto citato. A tal riguardo, l’Amministrazione ha legittimamente opposto la sussistenza di ragioni ostative afferenti alla difesa, alle questioni militari ed alle relazioni internazionali, peraltro adeguatamente motivando circa la ricorrenza, in concreto, di dette ragioni ostative alla diffusione dei documenti richiesti.
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