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TAR Lazio, Sez. III-TER, 28-10-2019, N. 12349

1) È in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso avverso il diniego opposto dal Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale a due istanze di accesso civico, aventi ad oggetto documenti inerenti al “Comprehensive and multi-sectorial action plan in response to the migration crisis in Libya”, predisposto dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM). Il ricorso è infondato in quanto, non sussistendo un obbligo di pubblicazione, l’accesso civico generalizzato incontra un limite, tra l’altro, nella tutela delle relazioni internazionali, come esplcitato in motivazione dall’Amministrazione, limite che riguarda il documento nella sua interezza.

2) Deve essere respinta la domanda volta ad ottenere l’acquisizione in forma “riservata” del documento, al fine di consentire un sindacato sulle ragioni del diniego, in quanto il giudice amministrativo non ha gli strumenti per valutare la sussistenza del pregiudizio ad uno degli interessi indicati all’art. 5 bis, comma 1 e 2, d.l.gs. n. 33/2013. Da un lato, il pregiudizio a tali interessi può dipendere da circostanze che non necessariamente emergono dagli atti richiesti. Dall’altro, si tratta di valutazioni caratterizzate da elevata discrezionalità, se non addirittura di valutazioni a carattere politico, a fronte delle quali il sindacato giurisdizionale non può che essere di carattere meramente estrinseco, cioè limitato alla verifica della esistenza della causa di non ostensibilità invocata dalla amministrazione e della astratta riconducibilità dell’atto di cui si nega l’ostensione tra quelli che possono interferire con gli interessi tutelati dalla norma, non riscontrandosi elementi che rendono totalmente implausibile la suddetta interferenza.

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